Art. 7.

      1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
      3. L'accesso alla casa da gioco è interdetto ai cittadini residenti nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera o in comuni ubicati a meno di venti chilometri dagli stessi.

 

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